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La tutela delle lavoratrici madri
Che cosa prevede la normativa

La normativa vigente (D.Lgs. 151/01) prevede la tutela delle lavoratrici madri mediante un intervento di prevenzione primaria di allontanamento dai lavori a rischio delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, che si sviluppa essenzialmente attraverso le fasi della valutazione dei rischi ed i conseguenti provvedimenti di tutela delle lavoratrici che abbiano informato il datore di lavoro del proprio stato di gravidanza.
In caso di impossibilità di spostamento di dette lavoratrici a mansioni non a rischio, il datore di lavoro attiverà la procedura per il provvedimento di astensione anticipata e posticipata dal lavoro.
E' obbligatoria la notifica al datore di lavoro dello stato di gravidanza non appena accertato da parte delle lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti. ( art.8 comma 2° del D. Lgs 151/01).

Quale tipo di informazione

Tutte le lavoratrici gestanti, indipendentemente dalla mansione e dal rischio professionale, devono astenersi obbligatoriamente dal lavoro nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e fino al compimento del 3° mese di età del bambino ( astensione obbligatoria dal lavoro).

Le lavoratrici, non esposte a rischi professionali specifici, possono scegliere di limitare l'astensione ad un solo mese prima del parto e fino al compimento del 4° mese di età del bambino ( flessibilità della astensione obbligatoria ) presentando domanda all'U.O. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ( vedere il capitolo su " Gli attori della prevenzione " )  con la seguente documentazione:

  1. un certificato ostetrico di un Medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato;
  2. un certificato del Medico Competente Aziendale ( confrontare capitolo su " Gli attori della prevenzione " ).

I due certificati devono attestare che la permanenza sul luogo del lavoro non pregiudica la salute della donna e del nascituro; le certificazioni devono essere redatte e presentate nel corso del settimo mese di gravidanza.

In alcuni casi, espressamente previsti dalle leggi vigenti, la Direzione Provinciale del Lavoro, su richiesta della lavoratrice, può disporre l'astensione anticipata dal lavoro ( rispetto a quella obbligatoria ); si ha diritto a questa forma di tutela in presenza di:

  • gravi complicazioni della gestazione o preesistenti forme morbose che si suppone possano essere aggravate dallo stato di gravidanza ( ad esempio minaccia d'aborto );
  • condizioni di lavoro ed ambientali ritenute dannose per la salute della donna o del bambino, quando non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni ( ad esempio ambiente lavorativo a rischio e specifica professionalità ).

Dopo il parto, nel puerperio-allattamento, la persistenza delle stesse condizioni di cui al punto precedente, permettono di prolungare l'astensione dal lavoro fino al compimento del 7° mese di età del bambino ( astensione posticipata dal lavoro).

Per usufruire del diritto al congedo di maternità anticipata e posticipata, le lavoratrici devono presentare domanda all'U.O. Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ( vedere il capitolo su " Gli attori della prevenzione " ) con un certificato ostetrico attestante lo stato di gravidanza ( u.m. ed epoca gestazionale ) e la data presunta del parto ed, eventualmente, le particolari complicanze della gestazione per la richiesta di astensione anticipata e, con un certificato di nascita o compilazione della relativa autocertificazione per la richiesta di prolungamento della astensione obbligatoria ( astensione posticipata ).