
Per i DPI occorre fare riferimento alla Deliberazione D.G. N. 372 del15/09/2005: “Aggiornamento dei documenti di valutazione dei rischi aziendali : Guida per la scelta sicura dei dispositivi di protezione individuali (DPI) “.
Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non sono dispositivi di protezione individuale gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore nonché le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio.
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
OBBLIGHI LAVORATORII lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato, hanno cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi apportano modifiche di propria iniziativa. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
MARCATURA CE ED ISTRUZIONI
Su ogni DPI deve essere presente la marcatura CE, apposta direttamente su di esso, in modo visibile, leggibile ed indelebile o, se ciò risulta impossibile date le caratteristiche del prodotto, la marcatura CE può essere presente sull'imballaggio.
Tutti i DPI sono accompagnati da istruzioni d’uso e avvertenze, più o meno approfondite in funzione della categoria del DPI (tali indicazioni devono essere in lingua italiana).
Requisiti e categorie dei dpi