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Veicoli Iva 4%
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Agevolazioni fiscali Veicoli Iva 4% Acquisto e adattamento. Barriere architettoniche

In cosa consiste
Il beneficio riguarda:
- acquisto del veicolo nuovo o usato senza limiti di costo (no camper);
- acquisto degli strumenti per l'adattamento: parti staccate, non facenti parte del veicolo (anche per adattamento del caravan, ma solo in caso di disabilità motoria);
- spese di manodopera per montaggio degli adattamenti su veicoli nuovi e anche usati.
Il beneficio non riguarda:
- l'acquisto di camper;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria (no riparazione di parti del veicolo; no tagliando di controllo);
- l'acquisto di beni di consumo (carburante);
- in caso di importazione, l'acquisto di veicolo usato (cioè con più di Km 6.000 e più di sei mesi di possesso);
- l'acquisto da un privato.
Elenco dei veicoli agevolabili: le motocarrozzette, i motoveicoli per il trasporto promiscuo, i motoveicoli per trasporti specifici, le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autoveicoli per trasporti specifici.
Il veicolo e la fattura devono essere intestate al disabile o a chi lo ha in carico (€2840,51). Cilindrata: fino a 2.000 cc se a benzina; 2.800 cc se a diesel.
Gli adattamenti sono agevolabili anche se il veicolo a benzina supera i 2000 cc. (CMF 46/2000).
Il beneficio è ottenibile ogni 4 anni. Il veicolo non può essere venduto prima di due anni, pena restituzione dei benefici (ad eccezione di mutate condizioni di salute).
Se il disabile muore prima che siano trascorsi due anni dall'ottenimento del beneficio, gli eredi non sono obbligati a restituire l'Iva agevolata (Risoluzione 136/E del 2009).
Dove richiesti, vanno effettuati gli adattamenti al trasporto o alla guida, che devono risultare dalla Carta di circolazione (il cambio automatico o frizione automatica, se prescritti, valgono come adattamenti). Si considera adattamento anche il cambio automatico, se prescritto.
Nel caso in cui la disabilità motoria non comporti una grave limitazione delle capacità di deambulare o non dipenda da una pluriamputazione, gli interessati, o i familiari che li abbiano in carico fiscale, devono obbligatoriamente adattare il mezzo al trasporto quale condizione per accedere ai benefici fiscali.
L'adattamento al trasporto deve avere un collegamento funzionale con la patologia accertata. Se tale collegamento non sussiste, l'Agenzia delle Entrate che effettua verifiche sulle agevolazioni fiscali, esigerà il 16% di Iva non pagato.
I veicoli destinati al trasporto di disabili, per essere considerati tali, devono essere opportunamente allestititi con almeno uno degli adattamenti previsti dal Ministero dei Trasporti e cioè:
1. pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
2. scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
3. braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
4. paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
5. sedile scorrevole - girevole simultaneamente;
6. sistema di ancoraggio delle carrozzelle con relativo sistema di ritenuta (cinture di sicurezza);
7. portiera/e scorrevole/i.
Per chi è
* Per i disabili fisici gravi con il Verbale di invalidità recante la voce: "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa con impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore". Non è più necessario il Certificato di handicap grave (Circolare Agenzia Entrate 21/E del 2010). (Nessun obbligo di adattamenti al trasporto ma obbligo di adattamenti alla guida in caso di patente speciale); 
* Per i disabili fisici non gravi con il Certificato di invalidità (con patologia motoria) o di Handicap non grave (obbligo di adattamenti alla guida se con patente speciale, o al trasporto senza patente); 
* Per i disabili mentali e psichici con il Verbale di invalidità da cui si evince la titolarità dell'Indennità di accompagnamento, cioè recante la voce: "invalido con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita". E' sufficiente la titolarità dell'Indennità e non la reale erogazione che può essere negata in caso di ricovero in struttura. Non è più necessario il Certificato di handicap grave. (Circolare Agenzia Entrate n°21E/2010). Nessun obbligo di adattamenti; 
* Per i ciechi assoluti o con residuo visivo non superiore a un decimo. Devono avere il Certificato di Invalidità o di Ciecità parziale o assoluta o di Handicap (nessun obbligo di adattamenti). Sono escluse motocarrozzette e motoveicoli;
* Per i sordomuti dalla nascita o preverbali con il Certificato di sordomutismo;
* Il beneficio è esteso al parente del minore disabile con l'Indennità di accompagnamento (e non di frequenza) a carico (reddito inferiore a €2840,51).
Sono esclusi i veicoli di altre persone e società, pur destinate a disabili.
Cosa fare
Occorre presentare a chi vende il veicolo: 
* la documentazione sanitaria indicata sopra; 
* la autocertificazione di non aver beneficiato dell'Iva al 4% nel quadriennio precedente; 
* copia della Carta di Circolazione riportante gli adattamenti effettuati.
Il parente con disabile a carico presenta copia della Denuncia dei redditi. Se il disabile guida, presenta copia della patente speciale in cui risulti l'obbligo di comandi di guida adattati o copia del foglio rosa e Carta di circolazione.
Per informazioni: Agenzia delle Entrate - via IV novembre - 0541 - 300111 Via Macanno, 37. Call center 848 800 444.