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Lavoro - Permessi Disabile adulto che non lavora
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Lavoro Permessi lavorativi Disabile maggiorenne che non lavora (assistito) o anziano
In cosa consiste il beneficio

In base all'art. 33 della L.104 /92 il lavoratore dipendente pubblico o privato (esclusi gli autonomi) può ottenere tre giorni di permesso mensile, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa per assistere il parente con Handicap grave. Nella fruizione dei tre giorni di astensione si godono tutte le ore anche se superano le 18 ore totali (es. orario giornaliero di ore 7, 12). Vale sia per i dipendenti privati che per i dipendenti pubblici.
I giorni sono fruibili in via continuativa, ma devono essere utilizzati nel corso del mese di pertinenza.
Scompaiono dalla normativa i requisiti di assistenza esclusiva e continuativa richiesti in precedenza, nel caso il lavoratore non fosse convivente con la persona con disabilità (Atti della Camera 1441-quater-D del 2010).
Per chi è
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati (esclusi gli autonomi) parenti di un disabile con Handicap grave accertato. I gradi di parentela ammessi al beneficio sono i seguenti:
* uno dei due genitori (anche se l'altro non ne ha diritto): il padre anche se la moglie è casalinga o disoccupata o pensionata, o per la madre anche se il padre è lavoratore autonomo o pensionato o disoccupato;
* parenti e affini fino al 2° grado (esempio: nonni, nipoti in quanto figli del figlio, fratello);
* parenti ed affini di 3° grado (esempio, zii e bisnonni) se:
- i genitori della persona con handicap sono deceduti o mancanti;
- i genitori della persona con handicap hanno più di 65 anni oppure sono affetti da patologie invalidanti.

Requisiti per ottenere i permessi lavorativi
Dipendente pubblico:
* Il disabile deve avere un Certificato di Handicap grave oppure l'esame del Cariotipo in caso di Sindrome di Down;
* La persona con handicap da assistere NON deve essere ricoverata a tempo pieno In caso contrario occorre richiedere al Reparto ospedaliero un Documento che attesti la gravità dello stato di salute dell'utente da assistere (Circolare Inps 90/2007);
* Se la persona da assistere NON convive con il lavoratore che richiede i permessi lavorativi, l'assistenza deve essere continuativa, sistematica e adeguata, ed estendersi oltre i tre giorni di permesso mensile richiesti;
* Se l'assistenza NON è continua, sistematica e adeguata e sarebbe limitata ai giorni di permesso, i permessi non sono ottenibili.
Dipendente privato assicurato INPS:
* Il disabile deve avere il Certificato di Handicap grave oppure l'Esame del Cariotipo per Sindrome di Down;
* La persona con handicap da assistere NON deve essere ricoverata a tempo pieno;
* La persona da assistere deve convivere con il lavoratore che richiede i permessi lavorativi;
* Se non vi è convivenza l'agevolazione è ottenibile se:
- il parente che assiste abita a non più di 60 minuti di percorrenza;
- il parente abita a più di 60 minuti di percorrenza ma può garantire assistenza adeguata e sistematica (occorre compilare un documento da allegare alla domanda).
Dipendente privato assicurato presso altro Ente (non Inps):
* Il disabile deve avere il Certificato di Handicap grave oppure l'Esame del Cariotipo per Sindrome di Down;
* La persona con handicap da assistere NON deve essere ricoverata a tempo pieno;
* La persona con handicap da assistere deve convivere con il lavoratore che richiede i permessi lavorativi;
* Se non vi è convivenza l'agevolazione è ottenibile se il parente può garantire assistenza adeguata e sistematica.
Lavoratore autonomo:
Il lavoratore autonomo non ha diritto ai permessi lavorativi dell'art. 33 della L.104.
I permessi sono frazionabili in ore:
- in caso di lavoro pubblico (Inpdap), per un massimo di 18 ore mensili (Circolare 34/2000, art. 5.1);
- in caso di lavoro privato (Inps), per un massimo di 18 ore se l'orario è settimanale. Se è plurisettimanale si calcola con una formula mediante il Foglio di calcolo predisposto.
* I permessi sono cumulabili: ai permessi concessi al disabile lavoratore si possono sommare i permessi per il genitore che lo assiste al domicilio. Ciò richiede però due condizioni:
- il lavoratore handicappato, pur beneficiando dei propri permessi, deve avere una effettiva necessità di essere assistito da parte del familiare lavoratore convivente (la necessità di assistenza deve essere valutata del medico della sede INPS anche in relazione alla gravità dell'handicap);
- nel nucleo familiare non deve essere presente un altro familiare non lavoratore, in condizione di prestare assistenza.
* I permessi per il disabile Inpdap sono cumulabili anche nel caso in cui sia lo stesso disabile ad assistere un parente con handicap grave. L'Inps invece non concede questo beneficio.
Il beneficio è ottenibile anche se in famiglia è presente una badante o un AdB o dei volontari.
* In caso di ricovero la Circolare Inps n. 90 del 2007 afferma che:
- per i maggiori di tre anni non sono concessi permessi se c'è ricovero a tempo pieno;
- sì ai permessi per ricoveri in day hospital e centri diurni;
- sì ai permessi per assistere persone in coma vigile o in stato terminale;
- sì ai permessi per ricovero a tempo pieno se finalizzati ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo.
Sono esclusi i cugini (4°). Sono esclusi dal beneficio i cittadini italiani che lavorano all'estero (San Marino).
* Con la modifica del comma 5 dell'art. 33 della L.104/92, il lavoratore ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del disabile con handicap grave (e non più al proprio).
Con la Risoluzione 41 del 15 maggio 2009, il Ministero del Lavoro ha definitivamente chiarito che i permessi lavorativi non possono essere concessi ai tutori e agli amministratori di sostegno delle persone con handicap grave.
Cosa fare
Il lavoratore privato si rivolge all'Ufficio Permessi e congedi lavorativi dell'Inps, in via Macanno 25, a Rimini. Tel.: 0541 - 398124. La procedura è la seguente (Circolare Inps n° 53 del 2008):
a) il lavoratore richiedente compila la domanda sul modulo predisposto dall'Inps www.inps.it, allega sia la certificazione sanitaria del soggetto disabile comprovante lo stato di "handicap in situazione di gravità", sia le informazioni rispetto all'esistenza degli altri requisiti richiesti dalla norma;
b) il lavoratore richiedente presenta la domanda all'Inps che si occupa di istruirla. L'Inps infatti verifica la presenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la fruizione dei permessi;
c) al termine della verifica l'Inps invia al lavoratore, al datore di lavoro e al Patronato il provvedimento di concessione (o di diniego) dei permessi. Con tale provvedimento certifica la verifica dei requisiti sanitari ed amministrativi richiesti e la propria disponibilità ad indennizzare tali permessi;
d) Il lavoratore comunica al datore di lavoro con quali modalità intende beneficiare dei permessi o congedi per handicap.
Il lavoratore dipendente pubblico si rivolge all'Ufficio Presenze - assenze del proprio Ente pubblico.
Inpdap: 0541 - 308611.
L'INPDAP non offre on line i moduli per la richiesta dei permessi lavorativi.

I gradi di parentela: 1°: figli e genitori; 2°: fratelli, nipoti e nonni. 3°: zii e nipoti (figli di fratelli).
Affini: 1°: suocero, genero e nuora; 2°: fratello e sorella della moglie o marito; 3°: zia e zio della moglie o marito.