Barriere Iva 4%
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In cosa consisteSono agevolabili, in base alla L. 427 del 1993 ( e al DPR 633 del 1972, 41-ter):
1 - le spese di progettazione, di manodopera e di acquisto di beni grezzi o finiti derivanti da un contratto di appalto per la ristrutturazione edilizia (es. costruzione di rampe esterne ed interne) volta al superamento delle barriere architettoniche. Questa agevolazione è ottenibile solo quando il lavoro viene eseguito da una impresa o una società commerciale perché esse possono stipulare un contratto di appalto. Non è ottenibile invece quando il lavoro è eseguito da un artigiano perché questi può stipulare solo contratti d'opera, non contemplati dalla Legge 427/93. I beni grezzi o finiti (piastrelle, igienici, cemento), se acquistati dal committente non godono dell'Iva agevolata;
2 - l'acquisto di dispositivi atti al superamento delle barriere (servoscala, piattaforma elevatrice, montascale).
Per chi è l'agevolazioneIn caso di appalto per ristrutturazione edilizia (progettazione, manodopera e acquisto beni grezzi o finiti):
* Per il disabile o per il familiare che lo ha fiscalmente a carico;
* Per qualunque contribuente che faccia eseguire i lavori di superamento o di abbattimento delle barriere.
In caso di acquisto di dispositivo tecnico per il sollevamento:
Qualsiasi contribuente che sostenga la spesa.
Cosa fare* In caso di ristrutturazione edilizia:
Il disabile o il parente che lo ha in carico deve precisare che ha diritto all'agevolazione perché le opere sono effettivamente finalizzate all'abbattimento delle barriere.
Deve inoltre consegnare alla Ditta appaltatrice una Autodichiarazione attestante che ha diritto alla riduzione dell'Iva perché l'opera è finalizzata all'abbattimento di barriere architettoniche. L'appaltatore dal canto suo, deve indicare nella fattura il DPR 633/72, punto 41 ter della Tabella A, parte 2^.
* In caso di acquisti di dispositivo tecnico:
Non occorre documentazione specifica.