Esenzione ticket per età e reddito
Riferimenti normativiHanno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (legge 537/1993 e s.m.),per tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche:
- Bambini di età inferiore a 6 anni appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo , riferito all'anno precedente, inferiore a € 36.151,98
- Cittadini di età superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a € 36.151,98. L'esenzione è personale e non può essere estesa ai familiari a carico.
- Titolari di pensione sociale/assegno sociale
- Titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico,
- Disoccupati iscritti presso i Centri per l'impiego di età maggiore di 16 anni, che hanno perso un lavoro alle dipendenze e sono alla ricerca di nuovo impiego, e loro familiari a carico, appartenenti a nucleo familiare con reddito complessivo lordo, riferito all'anno precedente, inferiore a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge e di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.
- La condizione di disoccupato deve risultare dall'iscrizione presso i Centri dell'Impiego e deve sussistere al momento della fruizione della prestazione.
- Non è disoccupato chi è in attesa di prima occupazione.
- Non possono essere considerati disoccupati, ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket, i lavoratori che risultano avere un contratto di lavoro dipendente per 20 ore settimanali (o numero inferiore di ore) ma che risultano ugualmente iscritti al centro per l'Impiego (nota Ministero Salute, Dipartimento per l'Ordinamento Sanitario del 14 Maggio 2003 prot. 100/SCPS/Que/4,6403).
IMPORTANTE
NUCLEO FAMILIARE - Compongono il nucleo familiare:
- il richiedente l'esenzione stessa,
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
- i soggetti considerati a suo carico fiscalmente( persone per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia )
NON va considerato il nucleo familiare anagrafico (quello risultante dal certificato anagrafico) ma unicamente il nucleo fiscale.
FAMILIARI A CARICO - sono da considerarsi a carico i familiari per i quali, ai sensi dell'art. 12 del Testo Unico delle imposte sui reddito (D.P.R.22/12/1986, n,917 e s.m.) spettano le detrazioni per carichi di famiglia, vale a dire, quando non possiedano redditi propri di ammontare superiori a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, i seguenti membri familiari:
- il coniuge non legalmente ed effettivamente separato,
- i figli minori di 18 anni , i figli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocigno gratuito, i figli permanentemente inabili al lavoro.
- i familiari conviventi, compresi i figli maggiorenni, indicati dall'art.433 del codice civile /figli o, in assenza di figli, discendenti prossimi, genitori o, in loro assenza, ascendenti prossimi generi e nuore, suoceri, fratelli e sorelle.
REDDITO COMPLESSIVO - Lo stesso si calcola sommando i redditi complessivi di ciascun componente. Nel calcolo, il reddito deve essere considerato al lordo degli oneri deducibili, e al netto dei contributi assistenziali e previdenziali obbligatori, compreso il reddito prodotto all'estero , se ed in quanto deve essere dichiarato in Italia. Non entrano a far parte del reddito complessivo i redditi a tassazione separata ai sensi dell'art.16 del D.P.R. 22.12.1986 n.917 "Testo Unico delle Imposte sui redditi" es.arretrati di stipendio/pensione, liquidazioni, assegno di accompagnamento ecc.
CHI HA DIRITTO
Cittadini italiani, comunitari e stranieri iscritti al SSN
Cittadini comunitari in possesso della TEAM
COME SI FRUISCE DEL DIRITTO ALL'ESENZIONE:
A mezzo autocertificazione resa dall'utente se maggiorenne, su modulistica prestampata presso gli uffici prenotazione/cassa dell'AUSL di Rimini .
Oltre al diretto interessato l'autocertificazione può essere compilata da un suo familiare fino al terzo grado in linea retta o collaterale, specificando a fianco della firma il grado di parentela.
In caso di utente minorenne o di soggetto interdetto, l'autocertificazione può essere sottoscritta solo dai genitori esercenti la patria potestà e dai tutori.
Il rilascio di dichiarazioni mendaci è punibile ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
L'azienda USL di Rimini effettua controlli a campione, così come prevede la normativa vigente.