Commissione provinciale del farmaco
La nuova Commissione Provinciale del Farmaco, a composizione multidisciplinare, nominata dall’AUSL di Rimini nel rispetto dei criteri e indirizzi omogenei stabiliti dalla Regione, ha come scopo principale l’elaborazione e l’aggiornamento del Prontuario Terapeutico Provinciale (PTP).
NORMATIVA REGIONALE DI RIFERIMENTO
Con
DELIBERA DI GIUNTA N. 1540 del 6 novembre 2006 recante “ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA PREPOSTO ALLA SCELTA DEI FARMACI DA UTILIZZARE NELLE STRUTTURE DELLE AZIENDE SANITARIE E DEGLI IRCCS DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA” la Regione ha disegnato un nuovo assetto nell‟ ambito del quale svolgere le proprie funzioni in materia di assistenza farmaceutica, “garantendo il rispetto dei criteri di appropriatezza, sicurezza ed economicità degli interventi, favorendo l'uniformità a livello regionale delle scelte attinenti l'uso dei farmaci, a tutela dell‟ equità del servizio reso ai cittadini”.
A tal fine, è stato ridefinito il ruolo del
Prontuario Terapeutico Regionale (PTR), dei Prontuari Terapeutici Provinciali (PTP) e delle Commissioni preposte al loro aggiornamento.
In quanto strumento di governo clinico, il
PTR assume natura giuridica VINCOLANTE per l'operatività delle Commissioni Provinciali del Farmaco (CPF) e per la costruzione dei PTP che potranno contenere, per soddisfare le esigenze che si caratterizzano a livello locale, solo farmaci già inseriti nel PTR.
Analogamente,
i PTP sono VINCOLANTI per la prescrizione, somministrazione ed erogazione dei farmaci nelle strutture delle Aziende sanitarie: in regime di degenza ordinaria e day hospital in ambulatorio e day service nel trattamento di pazienti soggetti a controllo ricorrente e a presa in carico assistenziale (Legge 405/2001, art. 8 comma a) nel primo ciclo di trattamento dei pazienti dimessi dal ricovero ospedaliero o a seguito di visita ambulatoriale (Legge 405/2001, art. 8 comma c e DGR 539/2002)
Le prescrizioni di farmaci in deroga al PTR, dovranno essere “limitate ai casi clinici eccezionali e motivati dalla indisponibilità di una alternativa farmacologia di pari efficacia, atta a garantire la continuità terapeutica, nell‟ ambito degli indirizzi formulati dalla CRF”.